Super Ecobonus e Sismabonus 110%

Super Ecobonus e Sismabonus 110%

Superbonus 110% per interventi di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Aggiornato il 26/11/2020

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in Legge 77 del 17/07/2020) eleva al 110% l’aliquota di detrazione fiscale spettante per interventi di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, installazione fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Di che si tratta? Detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per eseguire determinati lavori. In pratica se spendo 1000 euro, nei prossimi cinque anni pagherò 1100 euro (220 euro all’anno) in meno sulle imposte dovute.

Nei giorni scorsi, in attesa dell’approvazione del Decreto-Legge, abbiamo letto e sentito anticipazioni da parte di testate giornalistiche che hanno creato non poca confusione, con titoloni che lasciavano credere nella possibilità di interventi gratuiti a qualsiasi condizione. Capiamoci: riteniamo che la misura sia assolutamente positiva, ma è bene fare chiarezza riguardo i tipi di interventi a cui possa applicarsi e quali siano i requisiti da rispettare per accedervi.

Sono ammesse le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

La finestra temporale entro cui devono essere sostenute le spese va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per cui occorre affrettarsi: l’iter di progettazione, approvazione del progetto e realizzazione delle opere richiede i suoi tempi, non brevissimi, che dipendono da diversi fattori. La detrazione si applica nella misura del 110% per le spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

 

Quali lavori di riqualificazione energetica godono della detrazione del 110%

La detrazione si applica ai seguenti lavori:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. L’ammontare complessivo delle spese detraibili dipende dal tipo di edificio e dalle unità immobiliari di cui è composto. Per gli immobili unifamiliari o le unità immobiliari site in edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo è non superiore a euro 50.000; per gli edifici da due a otto unità immobiliari è non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, mentre per gli immobili con oltre otto unità è non superiore a euro 30.000 per ogni unità. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 ottobre 2017;
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. L’ammontare complessivo delle spese detraibili anche in questo caso dipende dal tipo di edificio e dalle unità immobiliari di cui è composto. Per edifici composti da due a otto unità il massimale è pari a euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari mentre per edifici oltre le otto unità è pari a euro 15.000 per ogni unità. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. L’ammontare complessivo delle spese detraibili è non superiore a euro 30.000 e la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Gli interventi di sostituzione infissi, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nei rispettivi limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possono essere ammessi alla detrazione del 110% solo nel caso in cui l’installazione sia fatta congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti ai punti precedenti, ovvero interventi di isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sia per condomini che per abitazioni singole.

Tutti questi interventi devono però rispettare determinati requisiti che vedremo nel seguito. Risulta pertanto di fondamentale importanza essere seguiti da un esperto che possa progettare il giusto intervento in grado di rispettare i requisiti previsti.

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Anche i lavori di adeguamento sismico godono della detrazione al 110%

Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, possono essere ammessi alla detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Vista la delicatezza degli interventi, che interessano la pubblica e privata incolumità, la complessità della progettazione antisismica e delle relative normative, è fondamentale la progettazione degli interventi di adeguamento sismico a cura di professionisti del settore.

Il nostro studio offre servizi di progettazione e supervisione dei lavori necessari per usufruire del Sismabonus.

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Installazione fotovoltaico e sistemi di accumulo detraibili al 110% solo se eseguiti congiuntamente ad interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o adeguamento sismico

La detrazione del 110% prevista dal Superbonus, nei rispettivi limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, si applica a installazione fotovoltaico e relativi sistemi di accumulo solo nel caso in cui l’installazione sia fatta congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico dell’involucro opaco, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di adeguamento sismico.

In caso di installazione fotovoltaico e sistemi di accumulo, la detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore Servizi Energetici (GSE) dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Detrazioni ammesse solo in caso di miglioramento di almeno due classi energetiche

I lavori precedentemente descritti beneficiano della detrazione al 110% solo se rispettano i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti in materia e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. In caso di edificio in classe energetica A3 sarà sufficiente il miglioramento di una sola classe energetica, ovvero occorrerà conseguire la classe energetica più alta, la A4. Il suddetto miglioramento dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), da rilasciare prima e dopo l’intervento a cura di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Risulta pertanto di fondamentale importanza essere seguiti da un esperto che possa progettare il giusto intervento in grado di rispettare i requisiti previsti.

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Chi può accedere alle detrazioni

Possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese per l’esecuzione dei lavori precedentemente descritti i seguenti soggetti:

  • Condomini;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (in tal caso gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sostituzione di finestre comprensive di infissi, installazione di pannelli solari con detrazioni al 110% possono essere eseguiti su un massimo di due unità immobiliari);
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (per tali soggetti sono ammesse le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
    Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • Associazioni e societa’ sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Cessione del Credito e Sconto in fattura

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, i soggetti beneficiari possono usufruire, alternativamente, dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta al fornitore che ha effettuato gli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Esercitando tale opzione, il contribuente che esegue lavori ammessi alle detrazioni, non esborserà alcuna cifra, cedendo così il credito di imposta pari al 110% dell’importo dei lavori ammessi all’impresa che li realizza, la quale anticipa l’importo che recupererà sotto forma di credito di imposta alle stesse condizioni che si applicano ai contribuenti o lo cederà a sua volta a banche o intermediari assicurativi o finanziari.

Oltre a potersi applicare nella misura del 110% alle spese sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021 per lavori sopra descritti di efficientamento energetico e adeguamento sismico, trainanti e trainati, le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito, grazie al Decreto Rilancio si applicano anche alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 e relative ai seguenti lavori:

  • Ristrutturazione delle abitazioni (aliquota al 50%);
  • Interventi di riqualificazione energetica (dal 50% all’85%, in base al caso specifico);
  • Adozione di misure antisismiche (dal 50% all’85%, in base al caso specifico);
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, cd. Bonus Facciate (aliquota al 90%);
  • Installazione di impianti fotovoltaici;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

 Adempimenti professionali necessari per Cessione del Credito e Sconto in fattura

 Anche ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al paragrafo precedente, è necessario il rispetto di diversi adempimenti professionali, le cui spese sono anch’esse detraibili:

  • Il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti preposti quali dottori commercialisti, ragionieri, etc.;
  • Il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente (miglioramento delle classi energetiche, Criteri Ambientali Minimi, etc.) e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sono asseverati da tecnici abilitati ai sensi di legge e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza. In caso di lavori di adeguamento sismico, le asseverazioni sono rilasciate dal progettista strutturale, direttore dei lavori, collaudatore, secondo le rispettive competenze.

Dunque il Superbonus al 110% non è automatico per qualsiasi tipologia di intervento, ma per essere ottenuto devono essere rispettati determinati requisiti. Risulta pertanto di fondamentale importanza rivolgersi ad un esperto che individui e sviluppi il progetto giusto che possa beneficiare delle detrazioni.

Il nostro studio offre tutti i servizi di progettazione e supervisione dei lavori necessari per usufruire del Superbonus.

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