Abbattimento barriere architettoniche con Superbonus 110%

Abbattimento barriere architettoniche con Superbonus 110%

Abbattimento barriere architettoniche con Superbonus 110%

 

Il comma 2 dell’art. 119 del DL 34/2020 e ss.mm.ii. introduce tra gli interventi trainati anche gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Eliminazione barriere architettoniche al 110%

 

In particolare, recita: “l’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.

 

Nel dettaglio, gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 sono quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita’, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Solo per disabili o over-65? No!

 

Dalla lettura di questo combinato normativo sembrerebbe che per usufruire del superbonus anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche sia necessaria la presenza di disabili o di persone over-65 nell’immobile in cui si voglia applicare l’incentivo. Infatti, si sono susseguite diverse interrogazioni su questo tema.

 

No! Per tutti!

 

Tra le altre, la risposta all’interpello n. 455/2021 fornita dall’Agenzia delle Entrate, ribadisce che come chiarito in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839del 29 aprile 2021 la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di «persone di età superiore a sessantacinque anni» è, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi. La predetta detrazione spetta, in sostanza, qualora l’intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell’immobile o nell’edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

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