
Interventi edilizi in area a vincolo paesaggistico: quali interventi sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata
L’attenzione alla tutela del patrimonio paesaggistico rappresenta uno degli aspetti fondamentali delle politiche di sviluppo sostenibile in Italia. Le aree a vincolo paesaggistico, tutelate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), richiedono un’attenta valutazione prima di poter eseguire interventi edilizi o di modifica del territorio. La distinzione tra interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata è cruciale per assicurare un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale, evitando rischi di compromissione del patrimonio naturale e culturale.
L’ambito di applicazione del vincolo paesaggistico
Il vincolo paesaggistico si applica a tutte le aree di particolare interesse naturalistico, storico, culturale o estetico, come parchi, riserve, aree di pregio storico-artistico, e zone di interesse paesaggistico in generale. La sua finalità è di preservare il valore identitario e ambientale del territorio, regolamentando qualsiasi intervento che possa modificarne l’aspetto o le caratteristiche.
Interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica
Gli interventi che si intende eseguire in aree tutelate e soggette a vincolo, devono ottenere l’autorizzazione paesaggistica, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Tuttavia, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, ha determinato alcuni interventi minori esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A) ed altri soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (Allegato B).
Tutti gli altri interventi in area vincolata devono essere sottoposti ad Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria, che dovrà essere richiesta alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio o al Comune qualora lo stesso abbia costituito la Commissione per il Paesaggio, che provvederà ad emettere un primo parere, in caso positivo richiedere il parere della Soprintendenza; solo dopo l’ottenimento del parere positivo di quest’ultima, il Comune potrà rilasciare l’Autorizzazione Paesaggistica.
Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
A titolo di esempio, tra gli interventi esclusi troviamo (l’elenco seguente è un estratto parziale dell’allegato al decreto, a cui si rimanda):
- Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici;
- Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
- Interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
- Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico.
Interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica semplificata
L’autorizzazione paesaggistica semplificata si applica a interventi di minore entità, che non compromettono in modo sostanziale il paesaggio, ma comunque richiedono una verifica preventiva.
A titolo di esempio, tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata troviamo (l’elenco seguente è un estratto parziale dell’allegato al decreto, a cui si rimanda):
- Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- interventi sui prospetti, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti;
- interventi sulle coperture, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti;
- interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
- interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.
Per questi interventi, è comunque necessario presentare tutta la documentazione progettuale a Comune e Soprintendenza, ed attendere l’autorizzazione, subordinata ai diversi pareri necessari, ma la procedura sarà più snella rispetto a quella ordinaria.
Le impressioni secondo noi di Evolveeng
La differenziazione tra interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata rappresenta un elemento essenziale per gestire in modo efficace la tutela del paesaggio, garantendo al contempo la possibilità di intervenire per la manutenzione e il miglioramento del patrimonio edilizio e territoriale. È fondamentale che cittadini, imprese e professionisti conoscano bene le normative vigenti e si rivolgano alle autorità competenti per evitare sanzioni o ritardi nei lavori.
Sebbene la normativa appaia molto chiara, occorrono valutazioni caso per caso, poiché possono esservi casi particolari, come ad esempio Comuni non ancora dotati di strumenti urbanistici locali, che risultando sottoposti a strumenti urbanistici territoriali sovraordinati, in assenza di pianificazione locale qui alcune tipologie di intervento non risultano ammissibili, sebbene sembrino consentite (è il caso di alcuni comuni della Costiera Amalfitana!)
Per chi si appresta a realizzare un intervento in aree soggette a vincolo paesaggistico, la consulenza di un esperto in materia di tutela del paesaggio e un’attenta pianificazione sono strumenti indispensabili per rispettare la normativa e contribuire alla conservazione del patrimonio naturale e culturale del nostro Paese.
Si raccomanda in ogni caso di consultare un tecnico qualificato per la corretta valutazione degli interventi da eseguire e delle autorizzazioni da richiedere, in quanto ci sono molti aspetti da tenere in considerazione zona per zona e caso per caso.
Noi di Evolveeng possiamo aiutarvi in caso di necessità su questi specifici ambiti di applicazione ed interventi.
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