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	<title>autorizzazione paesaggistica Archivi - Evolveeng</title>
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	<title>autorizzazione paesaggistica Archivi - Evolveeng</title>
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		<title>Interventi edilizi in area a vincolo paesaggistico: quali interventi sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata</title>
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		<dc:creator><![CDATA[evolveeng]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 14:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[autorizzazione paesaggistica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’attenzione alla tutela del patrimonio paesaggistico rappresenta uno degli aspetti fondamentali delle politiche di sviluppo sostenibile in Italia. Le aree a vincolo paesaggistico, tutelate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), richiedono un’attenta valutazione prima di poter eseguire interventi edilizi o di modifica del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://evolveeng.it/interventi-edilizi-in-area-a-vincolo-paesaggistico-quali-interventi-sono-soggetti-allautorizzazione-paesaggistica-ordinaria-e-semplificata/">Interventi edilizi in area a vincolo paesaggistico: quali interventi sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata</a> proviene da <a href="https://evolveeng.it">Evolveeng</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>L’attenzione alla tutela del patrimonio paesaggistico rappresenta uno degli aspetti fondamentali delle politiche di sviluppo sostenibile in Italia. Le aree a vincolo paesaggistico, tutelate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), richiedono un’attenta valutazione prima di poter eseguire interventi edilizi o di modifica del territorio. La distinzione tra interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata è cruciale per assicurare un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale, evitando rischi di compromissione del patrimonio naturale e culturale.</em></p>
<h2>L’ambito di applicazione del vincolo paesaggistico</h2>
<p>Il vincolo paesaggistico si applica a tutte le aree di particolare interesse naturalistico, storico, culturale o estetico, come parchi, riserve, aree di pregio storico-artistico, e zone di interesse paesaggistico in generale. La sua finalità è di preservare il valore identitario e ambientale del territorio, regolamentando qualsiasi intervento che possa modificarne l’aspetto o le caratteristiche.</p>
<h2>Interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica</h2>
<p>Gli interventi che si intende eseguire in aree tutelate e soggette a vincolo, devono ottenere l’autorizzazione paesaggistica, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42">Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</a></p>
<p>Tuttavia, il <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2017-02-13;31">Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31</a>, ha determinato alcuni interventi minori esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A) ed altri soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (Allegato B).</p>
<p>Tutti gli altri interventi in area vincolata devono essere sottoposti ad <strong>Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria</strong>, che dovrà essere richiesta alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio o al Comune qualora lo stesso abbia costituito la Commissione per il Paesaggio, che provvederà ad emettere un primo parere, in caso positivo richiedere il parere della Soprintendenza; solo dopo l’ottenimento del parere positivo di quest’ultima, il Comune potrà rilasciare l’Autorizzazione Paesaggistica.</p>
<h2>Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica</h2>
<p>A titolo di esempio, tra gli interventi esclusi troviamo (l’elenco seguente è un estratto parziale dell’allegato al decreto, a cui si rimanda):</p>
<ul>
<li>Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici;</li>
<li>Interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;</li>
<li>Interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;</li>
<li>Interventi indispensabili per l&#8217;eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l&#8217;installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;</li>
<li>Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico.</li>
</ul>
<h2>Interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica semplificata</h2>
<p>L’autorizzazione paesaggistica semplificata si applica a interventi di minore entità, che non compromettono in modo sostanziale il paesaggio, ma comunque richiedono una verifica preventiva.</p>
<p>A titolo di esempio, tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata troviamo (l’elenco seguente è un estratto parziale dell’allegato al decreto, a cui si rimanda):</p>
<ul>
<li>Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;</li>
<li>realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;</li>
<li>interventi sui prospetti, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti;</li>
<li>interventi sulle coperture, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti;</li>
<li>interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;</li>
<li>interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.</li>
</ul>
<p>Per questi interventi, è comunque necessario presentare tutta la documentazione progettuale a Comune e Soprintendenza, ed attendere l’autorizzazione, subordinata ai diversi pareri necessari, ma la procedura sarà più snella rispetto a quella ordinaria.</p>
<h2>Le impressioni secondo noi di Evolveeng</h2>
<p>La differenziazione tra interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata rappresenta un elemento essenziale per gestire in modo efficace la tutela del paesaggio, garantendo al contempo la possibilità di intervenire per la manutenzione e il miglioramento del patrimonio edilizio e territoriale. È fondamentale che cittadini, imprese e professionisti conoscano bene le normative vigenti e si rivolgano alle autorità competenti per evitare sanzioni o ritardi nei lavori.</p>
<p>Sebbene la normativa appaia molto chiara, occorrono valutazioni caso per caso, poiché possono esservi casi particolari, come ad esempio Comuni non ancora dotati di strumenti urbanistici locali, che risultando sottoposti a strumenti urbanistici territoriali sovraordinati, in assenza di pianificazione locale qui alcune tipologie di intervento non risultano ammissibili, sebbene sembrino consentite (è il caso di alcuni comuni della Costiera Amalfitana!)</p>
<p>Per chi si appresta a realizzare un intervento in aree soggette a vincolo paesaggistico, la consulenza di un esperto in materia di tutela del paesaggio e un’attenta pianificazione sono strumenti indispensabili per rispettare la normativa e contribuire alla conservazione del patrimonio naturale e culturale del nostro Paese.</p>
<p>Si raccomanda in ogni caso di consultare un tecnico qualificato per la corretta valutazione degli interventi da eseguire e delle autorizzazioni da richiedere, in quanto ci sono molti aspetti da tenere in considerazione zona per zona e caso per caso.</p>
<p>Noi di <a href="https://evolveeng.it/">Evolveeng </a>possiamo aiutarvi in caso di necessità su questi specifici ambiti di applicazione ed interventi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visita il sito di <a href="https://evolveeng.it/">Evolveeng</a> per saperne di più e <a href="https://evolveeng.it/contact-us-2/">contattaci </a>per una consulenza e altre info sui <a href="https://evolveeng.it/servizi/">nostri servizi</a>.</p>
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